Intervento del Professore emerito Giuliano Vassalli

08 January 2007 :


Intervento del Professore emerito Giuliano Vassalli
 
Ringrazio sinceramente per l’invito e comincio con il dire il mio grandissimo apprezzamento per questa importante pubblicazione che contiene il Rapporto 2006 dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino”, curato da Elisabetta Zamparutti (della quale abbiamo testé ascoltato la pregevole e sintetica relazione illustrativa) e preceduto da una prefazione di Vicente Fox Quesada, Presidente degli Stati Uniti del Messico, al quale è stato or ora consegnato dal Presidente del Senato della Repubblica italiana (per il tramite del Viceministro messicano agli Affari Esteri, signora Maria del Refugio Gonzales Dominguez) il premio di “Abolizionista dell’anno”.
Si tratta di una pubblicazione veramente preziosa perché completa e aggiornatissima, che permette una rapida informazione su ogni questione relativa alla pena di morte in tutti i paesi del mondo e permette altresì di constatare i progressi compiuti verso l’abolizione totale di detta pena in tanti Stati (tra i quali quasi tutti gli Stati europei) e le crescenti adesioni alla moratoria internazionale delle condanne o delle esecuzioni, che è in fondo il tema più attuale ed urgente.
Purtroppo il Rapporto 2006 apre ulteriormente le porte anche alla conoscenza di pene barbare, crudeli e inumane in vaste aree del pianeta.
La lotta per la scomparsa della pena capitale inflitta da organi degli Stati nazionali è lunga e difficile e urta contro pregiudizi molto radicati.
Penso per un attimo alla situazione dell’Italia, che è veramente alla testa degli Stati abolizionisti, e penso che ancora sessant’anni fa, quando si svolgevano i grandi processi internazionali di Norimberga e di Tokyo (con la corona di centinaia di processi minori in Germania come in Giappone e dei problemi per collaborazionismo con il nemico, di competenza delle Corti nazionali) dalla pena di morte anche in Italia sembrava impossibile prescindere.
Ho qui con me una copia  del periodico Cosmopolita, dell’8 novembre 1945, che aprì sul tema un referendum tra i giovani di allora. L’articolo introduttivo dell’inchiesta, affidato a Mario Berlinguer (che si trovava in una posizione delicata perché “Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo”, tra le quali la pena di morte era prevista), dimostra una forte perplessità, tanto che formula riserve sulla già avvenuta abolizione della pena capitale per i delitti comuni (decreto legislativo 10 agosto 1944, emanato all’indomani della liberazione di Roma, dal Governo Bonomi) fatta senza eccezioni per i reati più gravi e naturalmente fatti salvi i delitti politici e quelli di collaborazionismo, per i quali la pena di morte era ancora in vigore ed applicata. Ebbene vi assicuro che questa era allora l’opinione più condivisa. Il primo dei giovani interpellati, la cui risposta è nello stesso numero del periodico, disse che si rendeva conto dell’esistenza del grave problema, ma che tutto sommato era più conveniente rinviarne la soluzione a tempi migliori.
Fortunatamente intervenne la Costituzione. Ma occorre ricordare che le ultime condanne a morte (per delitti di brigantaggio, per i quali la pena capitale era stata ripristinata nel maggio 1945) furono eseguite in Italia nel giugno 1947 quando già il testo costituzionale era in uno stadio di elaborazione assai avanzato.
L’art. 27 comma 4 della Costituzione faceva riserva solo per quanto disponevano le leggi militari per il tempo di guerra. In relazione a questa riserva vi fu finalmente l’abolizione operata soltanto con la legge del 1994.
La Corte costituzionale mise anch’essa mano alla materia, esplorando quegli angoli della legislazione dove ancora poteva annidarsi il pericolo di una partecipazione dello Stato italiano, sia pure per omissione o per eccesso di fiducia in altri Sati.
Sergio D’Elia ha poco fa ricordato il “caso Venezia” e la correlativa sentenza della Corte costituzionale n.223 del 1996. Pietro Venezia era un cittadino italiano rifugiatosi in Italia perché ricercato negli Stati Uniti d’America per un delitto di omicidio per il quale era prevista dalla legislazione della Florida la pena capitale. Vigeva allora- sulla scorta di una consolidata tradizione osservata in trattati di estradizione- l’art. 698 comma 2° del codice di procedura penale, secondo cui “se per il fatto per il quale è stata domandata l’estradizione è prevista la pena di morte da parte dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall’autorità giudiziaria sia dal ministero della giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita”. Tale articolo (concernente- è bene rilevarlo- l’estradizione passiva sia di cittadini italiani  sia di stranieri) fu appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la suddetta sentenza, così come fu dichiarato incostituzionale l’art. 9 della legge di ratifica del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti del 1983, che conteneva la stessa clausola.
La sentenza n. 223/1996 è laconica ed essenziale. Ma contiene e pronuncia con estrema chiarezza quattro proposizioni tra loro strettamente concatenate:
a)                             attraverso il divieto della pena di morte (art. 27 comma 4) la Costituzione garantisce il diritto alla vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo;
b)                            tale garanzia costituzionale è assoluta e incide sull’esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell’ordinamento repubblicano, e nella fattispecie su quelle potestà attraverso cui si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziaria;
c)                             il concorso da parte dello Stato italiano all’esecuzione di pene, che in nessuna ipotesi e per nessun tipo di reati potrebbero essere inflitte in Italia è di per sé lesivo della Costituzione (come del resto già affermato dalla Corte nel 1979 a proposito di una clausola contenuta nel Trattato di estradizione tra Italia e Francia del 1870);
d)                            la previsione di garanzie (o “assicurazioni”, per usare il linguaggio della legge) che la pena capitale non sarà irrogata o, se irrogata, non sarà eseguita non è costituzionalmente ammissibile perché il divieto contenuto nell’art. 27 comma 4 della Costituzione e i valori ad esso sottostanti- primo fra tutto il bene essenziale della vita- impongono una garanzia assoluta, incompatibile con qualsivoglia valutazione discrezionale”.
 
Questa posizione “assoluta” non suona in nessun modo come una sfiducia verso lo Stato richiedente e le sue assicurazioni. Essa è un portato inderogabile del divieto assoluto, fatto dalla Costituzione italiana ai propri funzionari, di contribuire in qualsivoglia modo ad una eventuale esecuzione di pena di morte. Tra parentesi, il Venezia- di cui alla suddetta sentenza- continuò ad essere detenuto in Italia dove fu regolarmente processato e condannato per l’omicidio commesso in Florida.
Ora è accaduto- come puntualmente si ricorda nel presente “Rapporto 2006”, a pag. 164- che lo scorso anno il Ministro della Giustizia dell’epoca abbia concesso l’estradizione agli Stati Uniti di altro cittadino italiano, pure presunto autore di un triplice omicidio commesso negli Stati Uniti, e precisamente nello Stato del Connecticut, su suo mandato.
Gli esecutori  di omicidi sono detenuti e processati in America per “delitto capitale”. Le autorità americane assicurano che l’estradando non è soggetto a pari rischio. Corte d’appello e corte di Cassazione, in sede di esame preventivo a loro demandato, hanno riconosciuto al Ministro italiano di poter concedere l’estradizione con la condizione che la pena di morte non venga irrogata. Ciò è avvenuto- come è giustamente sembrato al  TAR del Lazio- in violazione della sentenza n. 223/96, con la conseguenza che l’esecuzione del decreto ministeriale è stata sospesa. Si attende la definizione giudiziaria da parte del Consiglio di Stato, al quale il Ministro ha proposto appello o una revisione dell’atteggiamento ministeriale. 
Torno al libro qui oggi presentato, e trovo che l’Associazione “Nessuno tocchi Caino” non poteva scegliere, per il libro contenente questo rapporto 2006, una copertina più adatta di quella che riproduce la fotografia di Saddam Hussein blaterante nel corso del processo in corso in Iraq contro di lui ormai da alcuni mesi.
Saddam Hussein è proprio uno dei Caini contemporanei, forse il peggiore dopo Pol Pot e gli altri esponenti del governo dei Khmer rossi in Cambogia nei secondi anni Settanta.
Adesso egli è processato da un tribunale nazionale iracheno con altri sette gerarchi dell’epoca per il solo fatto del massacro commesso nel 1982 nel villaggio di Dujail (60 km a nord di Bagdad) nei confronti di quarantotto vittime, dopo l’attentato contro il dittatore che si assumeva essere stato organizzato in quel villaggio. Non so con quale criterio sia stato scelto questo episodio, se per la maggiore evidenza e immediatezza delle prove raccolte o altro. Sta di fatto che il 1982 è anche l’anno in cui Saddam Hussein fece uccidere l’ambasciatore israeliano a Londra, Agov, e che Saddam Hussein fu il principale ispiratore e mandante di quegli autentici genocidi compiuti nel Nord del Paese contro i Curdi (gassificati in massa) e nel Sud contro gli Sciiti (parimenti massacrati). Certamente egli è uno dei peggiori criminali della storia, così definito ad esempio dal liberal nordamericano Paul Berman. Quest’ultimo, dichiarato nemico della pena di morte, auspica tuttavia tale pena (del resto richiesta la scorso mese dal pubblico ministero) nei confronti dell’ex dittatore, assumendo che essa placherebbe il popolo iracheno o la sua supposta maggioranza…Per noi invece proprio la scelta di Saddam Hussein come personaggio per cui chiedere che la pena di morte sia risparmiabile è una scelta appropriata e fortemente emblematica perché dimostra il carattere della nostra pregiudiziale assoluta contro la pena di morte, non applicabile ad alcuno, compreso Caino. Essa è una scelta di civiltà, di carattere assoluto, come quella di tutti gli Stati abolizionisti indicati in questo volume e come quella fatta da coloro che costituirono, nell’ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i Tribunali ad hoc  per i fatti della ex- Jugoslavia e del Ruanda e da coloro che redassero lo Statuto della Corte penale internazionale dell’Aja (1998), dai quali la pena di morte è stata bandita.
 
Vedete, amici e ascoltatori, io ho insegnato per cinquant’anni diritto penale e ho continuato a studiarlo per l’intera mia vita. Potete immaginare quante teorie ho letto ed ascoltato; e quante ho dovuto cercare di riassumerne in quell’ora di lezione all’anno, che nel corso accademico era opportuno dedicare alla pena di morte anche quando in Italia questa pena più non esisteva. Un penalista non può dispensarsi dal parlare di questo tema ai propri allievi.
In più ho avuto occasione di scorrere, come altri penalisti, scaffali e scaffali, come quelli di Istituti universitari europei dove sulla pena di morte esistono intere sale di biblioteca. Su tale pena si è sviluppata nei secoli una letteratura immensa, nella quale si sono formulate numerose teorie, sia tra i sostenitori della necessità di quella pena, sia tra gli abolizionisti, sia tra le posizioni intermedie (come per esempio quella, che si richiama a nomi famosi, secondo cui un’eccezione può essere fatta  in situazioni di grave emergenza). Il tema si inserisce nella grande disputa sulla lotta contro il delitto e in particolare sulla sua prevenzione. Vengono in discussione la pena come castigo e la pena come prevenzione, come retribuzione morale o come retribuzione giuridica, come prevenzione generale da attuarsi anche come intimidazione (la deterrence degli anglosassoni), la prevenzione speciale, al limite anche come eliminazione del reo. Tutte le dottrine generali sulla pena sono state messe a confronto con la pena capitale. In più vi sono le dottrine specifiche che fanno leva sulla non necessità della pena capitale- ritenendo bastevoli altre reazioni dell’ordinamento- o sulla sua irreparabilità. Anche quest’ultima non è decisiva, come quando ad esempio le prove della responsabilità sono più che evidenti.
Nulla di tutti questi studi penalistici, pur meritevoli della più attenta considerazione, è irrevocabilmente valido.
La pena di morte è tema inseparabilmente legato ai traguardi generali di civiltà che progressivamente uno Stato voglia raggiungere e sia in grado di raggiungere.
Indubbiamente lo Stato ha il dovere primario di tutelare l’interesse dei singoli alla sicurezza, segnatamente nei confronti del delitto; ma ha anche il dovere primario di non abbassarsi all’assassinio, e cioè di rispettare esso stesso il carattere sacro e inviolabile della vita umana. Lo Stato deve avere la cultura della vita. Per la prevenzione e repressione della delinquenza esistono sempre altri mezzi, che non abbiano il costo incommensurabile del sacrificio d i vite umane.
Questi concetti sono benissimo espressi nella prefazione che il Presidente degli Stati Uniti del Messico, Vicente Fox Quesada, ha accettato di dettare per il volume qui oggi presentato. Basterebbe ricordarne il passo iniziale, dove è scritto che “i paesi liberi e democratici che rispettano gli esseri umani e la inalienabile dignità della persona umana, non credono per principio alla pena di morte”. Ecco, appunto, un principio, al quale si è arrivati attraverso tante esperienze e tante sofferenze, e dal quale non è dato ai paesi civili tornare indietro.
 
 
 
                                       Giuliano Vassalli
 Professore emerito dell’Università “La Sapienza” di Roma