RISOLUZIONE SULLA MORATORIA DELLE ESECUZIONI APPROVATA DALLâASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
Sessantanovesima sessione
Risoluzione 69/186
Adottata a New York il 18 dicembre 2014, con 117 voti a favore, 38 contrari e 34 astensioni.
Moratoria sullâuso della pena di morte
LâAssemblea Generale,
In conformitĂ con gli scopi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;
Richiamando
la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e
la Convenzione
sui Diritti del Fanciullo;
Riaffermandole sue risoluzioni 62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 dicembre 2008 e 65/206 del 21 dicembre 2010 e and 67/176 del 20 dicembre 2012 sulla questione di una moratoria sullâuso della pena di morte, con cui lâAssemblea Generale ha invitato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva di abolirla;
Accogliendo con favore le decisioni e le risoluzioni del Consiglio Diritti Umani,
Considerato che ogni errore o fallimento giudiziario nella pratica della pena di morte è irreversibile e irreparabile;
Convinta che una moratoria sullâuso della pena di morte contribuisce al rispetto della dignitĂ umana e al rafforzamento e al progressivo sviluppo dei diritti umani, e considerato che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte;
Preso attodei dibattiti locali e nazionali in corso e delle iniziative regionali sulla pena di morte, cosĂŹ come della propensione di un numero crescente di Stati Membri a rendere disponibili al pubblico le informazioni sullâuso della pena di morte ed inoltre, a questo proposito, della decisione del Consiglio Diritti Umani con la sua risoluzione 26/2 del 26 giugno 2014 di convocare ogni due anni un panel di alto livello per uno scambio di vedute sulla questione della pena di morte,
Richiamandoil Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, volto ad abolire la pena di morte e, a questo proposito, salutando il numero crescente di accessioni e ratifiche del Secondo Protocollo Opzionale,
Preso atto della cooperazione tecnica tra Stati Membri, cosĂŹ come del ruolo rilevante delle entitĂ e dei meccanismi sui diritti umani delle Nazioni Unite a sostegno degli sforzi degli Stati nello stabilire una moratoria sulla pena di morte,
1.     Esprime la sua profonda preoccupazione per la continua applicazione della pena di morte;
2.     Accoglie con favore il rapporto del Segretario Generale sullâattuazione della risoluzione 67/176 e delle raccomandazioni in essa contenute;
3.     Accoglie con favore i passi intrapresi da alcuni Stati Membri per ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata, cosĂŹ come i passi per limitarne lâapplicazione,
4.     Accoglie inoltre con favore le decisioni prese da un crescente numero di Stati, a tutti i livelli di governo, di applicare una moratoria delle esecuzioni, cui ha fatto seguito, in molti casi, lâabolizione della pena di morte;
5.     Invita tutti gli Stati:
(a)Â Â a rispettare gli standard internazionali che prevedono salvaguardie che assicurano la protezione dei diritti di coloro che rischiano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come stabiliti nellâallegato alla risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Economico e Sociale, cosĂŹ come a fornire al Segretario Generale le informazioni a questo riguardo;
(b)Â Â ad adempiere agli obblighi che derivano dallâarticolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle Relazioni consolari, in particolare relativamente al diritto di ricevere informazioni in merito allâassistenza consolare nellâambito della procedura legale,
(c) a rendere disponibili le informazioni, disaggregate secondo certi criteri, rilevanti circa lâuso della pena di morte, tra lâaltro, il numero di persone condannate a morte, il numero di persone nel braccio della morte e il numero di esecuzioni, il che può contribuire a trasparenti e informati dibattiti nazionali e internazionali, compresi quelli sugli obblighi degli Stati relativi alla pratica della pena di morte;
(d)Â Â a limitare progressivamente lâuso della pena di morte e a non imporla per i reati commessi da minori di diciotto anni di etĂ e alle donne in stato di gravidanza o a persone con disabilitĂ mentali ed intellettive;
(e)  a ridurre il numero dei reati per i quali può essere comminata la pena di morte;
(f)Â Â Â Â a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dellâabolizione della pena di morte;
6.     Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla, e li incoraggia a condividere le loro esperienze sulla questione;
7.     Invita inoltre gli Stati che non lâhanno ancora fatto a considerare di aderire o ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira allâabolizione della pena di morte;
8.     Chiede al Segretario Generale di riferire allâAssemblea Generale nella sua settantunesima sessione sullâattuazione di questa risoluzione;
9.     Decide di continuare a prendere in esame la questione nella sua settantunesima sessione nellâambito del punto allâordine del giorno dal titolo âPromozione e protezione dei diritti umaniâ.
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