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RISOLUZIONE SULLA MORATORIA DELLE ESECUZIONI APPROVATA DALLâASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
Sessantacinquesima sessione
Promozione e protezione dei diritti umani
Risoluzione 65/206
Adottata a New York il 21 dicembre 2010, con 108 voti a favore, 41 contrari e 36 astensioni
Moratoria sullâuso della pena di morte
LâAssemblea Generale,
In conformitĂ con gli scopi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;
Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;
Riaffermando le sue risoluzioni 62/149 e 63/168 sulla questione di una moratoria sullâuso della pena di morte, con cui lâAssemblea Generale ha invitato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva di abolirla;
Considerato che ogni errore o fallimento giudiziario nella pratica della pena di morte è irreversibile e irreparabile;
Convinta che una moratoria sullâuso della pena di morte contribuisce al rispetto della dignitĂ umana e al miglioramento e al progressivo sviluppo dei diritti umani, e considerato che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte;
Preso atto dei dibattiti nazionali in corso e delle iniziative regionali in corso sulla pena di morte, cosĂŹ come della sollecitudine di un crescente numero di Stati Membri a rendere disponibili le informazioni sullâuso della pena di morte;
Preso atto inoltre della cooperazione tecnica tra gli Stati Membri in relazione alle moratorie sulla pena di morte;
1.     Accoglie con favore il rapporto del Segretario Generale sullâattuazione della risoluzione 63/168 e delle raccomandazioni in essa contenute;
2.     Accoglie inoltre con favore i passi intrapresi da alcuni paesi per ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata e le decisioni prese da un crescente numero di Stati di applicare una moratoria delle esecuzioni, cui ha fatto seguito, in molti casi, lâabolizione della pena di morte;
3.     Invita tutti gli Stati:
(a) a rispettare gli standard internazionali che prevedono salvaguardie che consentono la protezione dei diritti di chi rischia la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come stabiliti nellâallegato alla risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Economico e Sociale, cosĂŹ come a fornire al Segretario Generale le informazioni a questo riguardo;
(b) a rendere disponibili le informazioni rilevanti circa lâuso da parte loro della pena di morte, il che può contribuire a trasparenti e informati dibattiti nazionali sulla questione;
(c) a limitare progressivamente lâuso della pena di morte e ridurre il numero dei reati per i quali può essere comminata;
(d) a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dellâabolizione della pena di morte;
4.     Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla, e li incoraggia a condividere la loro esperienza sulla questione;
5.     Chiede al Segretario Generale di riferire allâAssemblea Generale nella sua sessantasettesima sessione sullâattuazione di questa risoluzione;
6.     Decide di continuare prendere in esame la questione nella sua sessantasettesima sessione nellâambito del punto allâordine del giorno dal titolo âPromozione e protezioni dei diritti umaniâ.
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